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Codice appalti, Ciucci al convegno dell’Ordine degli Avvocati di Roma: “Preoccupazioni sulla concorrenza per l’uso delle procedure negoziate sotto soglia e per l’eccessiva discrezionalità prevista per i settori speciali”

29 Marzo 2023

“Mai come in questo ultimo periodo si è assistito ad una sovrapposizione di norme e istituti, che hanno ingenerato una vera e propria confusione negli operatori del settore, siano essi operatori economici ovvero stazioni appaltanti. A tal proposito, non posso non osservare come il nuovo Codice nasca già “vecchio” in quanto ancor prima della sua effettiva approvazione e entrata in vigore, il legislatore ha introdotto delle disposizioni normative derogatorie rispetto agli istituti ordinari da questo previsti”. Ad affermarlo il Presidente Ance Roma – ACER, Antonio Ciucci, intervenuto al convegno “La nuova normativa sugli appalti: speditezza, efficienza e garanzie”, organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Roma. Il proliferare delle norme, secondo il Presidente dei costruttori romani, va nella direzione opposta a quella auspicata di speditezza, efficienza e garanzie. Inoltre, aggiunge Ciucci, “se gli istituti da questo previsti fossero realmente idonei ad assicurare l’efficacia e la speditezza delle procedure non vi sarebbe stato bisogno di introdurre alcun istituto derogatorio”. Di seguito il video al canale Youtube del Consiglio degli Avvocati di Roma, per rivedere tutto il convegno: https://www.youtube.com/watch?v=f9eYe9kLIMM&ab_channel=ConsiglioAvvocatiRoma Per l’intervento del Presidente Ciucci: https://www.youtube.com/channel/UCuJrCUXtq8p7YNG-u2-XwVg 

 

IL VIDEO PER RIVEDERE IL CONVEGNO

 

Speditezza ed efficienza – Riferendosi invece al tema della speditezza, “In Italia i tempi per costruire le opere pubbliche durano troppo. Dati della Presidenza del Consiglio, diffusi nel 2018, ci dicono che per un’opera ci vogliono mediamente 4 anni, di cui il 50% in fase di progettazione o tempi burocratici e di attraversamento. Per realizzare un’opera sopra i 100 milioni, ci vogliono più di 16 anni di cui 90% per la fase di progettazione e di esecuzione. Minoritaria è, invece, la fase di gara. Guardando al nuovo Codice e cercando nel testo, non trovo una soluzione alla problematiche della lunghezza eccessiva de tempi” dice Ciucci. “Uno sforzo c’è stato manon nella fase di progettazione, dove solitamente si riscontrano i blocchi e i rallentamenti, dovuti ai vincoli ambientale e della Sovrintendenza. Piuttosto, il legislatore sembra che si sia concentrato prevalentemente sulla fase della gara introducendo una serie di correttivi volti a comprimerne al massimo i tempi di svolgimento. In tal senso rammento la scelta, effettuata per gli appalti al di sotto della soglia comunitaria, di rendere ordinaria quella che un tempo era una procedura eccezionale e tipicamente derogatoria e, cioè, la procedura negoziata. Tale scelta, peraltro, non sembra assistita dalle adeguate garanzie di pubblicità e trasparenza.

 

Trasparenza, qualificazione delle stazioni appaltanti e settori speciali – A nostro giudizio, onde evitare che si continui ad assistere ad un vero e proprio fenomeno di “sparizione” delle gare (nel senso di una loro mancata pubblicità) e, quindi, di un mercato riservato per pochi, occorre definire in modo netto che l’avvio della procedura negoziata debba sempre essere preceduto da un avviso pubblico di pre-informazione rispetto al quale tutti gli operatori interessati possano avanzare la loro candidatura ad essere invitati”. Quanto al tema dell’efficienza “non posso che fare riferimento all’annoso tema della qualificazione delle stazioni appaltanti, il cui numero deve essere sicuramente ridotto attraverso un efficace processo di accentramento. La qualità dell’agire delle stazioni appaltanti deve essere sicuramente elevata. Come si pretende un mercato delle imprese maggiormente qualificate così dobbiamo esigere un insieme di stazioni appaltanti realmente capaci ed efficienti”. “Sempre in tema di efficienza – prosegue il Presidente Ance Roma – ACER – il Nuovo Codice individua una disciplina ad hoc per i cosiddetti settori speciali, improntata alla massima flessibilità e discrezionalità dell’azione amministrativa. Questo doppio binario normativo per i settori ordinari e quelli speciali non convince. Non vogliamo mercati e regole diverse in ragione di una presunta essenzialità e specialità delle opere: nessuno, infatti, potrebbe dire che la realizzazione di una infrastruttura autostradale (rientrante nei settori ordinari) abbia caratteri di minore essenzialità rispetto a una infrastruttura ferroviaria (rientrante nei settori speciali)”.

 

Rispetto dei tempi e garanzia delle regole, per la corretta esecuzione delle opere – “Infine – aggiunge Ciucci – il tema delle garanzie che, evidentemente, rimanda ai principi generali che, con tecnica legislativa innovativa rispetto ai precedenti codici, sono stati inseriti in un’apposita sezione introduttiva al Nuovo Codice. Principi alla luce dei quali debbono essere interpretati tutti gli istituti previsti dal Nuovo Codice”. In conclusione, “rispettare il principio del risultato, uno dei cardini cui si ispira il Nuovo Codice, significa garantire tempestività e corretta esecuzione. Ebbene, affinché il “risultato” sia raggiunto occorre la certezza delle regole e la totale univocità di comportamento delle stazioni appaltanti“.

 

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